PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Qualora il progetto sia proposto da almeno cinquecentomila elettori, le Camere procedono all'esame e alla votazione del testo, senza modifiche, entro sei mesi dalla data della sua presentazione, secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti».

Art. 2.

      1. Al primo comma dell'articolo 75 della Costituzione, le parole: «cinquecentomila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di elettori».